Gent.le Contribuente, con decorrenza 01/01/2016 la Legge 208/2015 ha escluso dalla tassazione TASI tutti gli immobili destinati ad abitazione principale del possessore nonchè dell'utilizzatore e del suo nucleo famialire, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per i secondi fabbricati non utilizzati ad abitazione principale si applica solo l'imposta IMU al 10,6 per mille, atteso che già l'aliquota IMU è stata fissata nella misura massima consentita dalla Legge., non sono previste esenzioni o detrazioni per disoccupati. La Tasi si applica solo ai cosidetti "Beni merce" costruiti dall'imprese costruttrici e destinati alla vendita, nella misura del 2,5 per mille.
Dott. Paolo Torrisi. Cordiali saluti
Ai fini ICI/IMU l'Amministrazione ha determinato il valore delle aree edificabili, con Delibera di G.M. n.83 del 21/07/2011, lo stesso atto può essere reperito nella stessa pagina introduttiva alle informazioni IUC. Per maggiori approfondimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale settore urbanistica.
Dott. Paolo Torrisi. Cordiali saluti
Per i fabbricati dati in locazione a canone concordato si applica solo l'aliquota IMU al 10,6 per mille ridotta del 25%, così come previsto dalla normativa, il contribuente è tenuto a presentare istanza per la riduzione specificando gli estremi catastali dell'immobile locato, nonchè riportare anche gli estremi della registrazione del Contratto (preferibilmente allegando copia) modulo reperibile nel sito istituzionale.
Dott. Paolo Torrisi. Cordiali saluti
Gent.le contribuente, con decorrenza 1.01.16, la Legge 208/2015 ha escluso dalla tassazione TASI tutti gli immobili destinati ad abitazione principale del possessore nonchè dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9. Per i secondi fabbricati non utilizzati ad abitazione principale si applica solo l'imposta IMU al 10,6 per mille, atteso che già l'aliquota IMU è stata fissata nella misura massima consentita dalla legge.
Dott. Paolo Torrisi. Cordiali saluti
Non è necessario inserire il codice operazione, è necessario inserire il codice comune L369 e il codice tributo e ovviamente l'esatto codice fiscale.
Non sono previste detrazioni o agevolazioni per il Tributo TASI, per disoccupati in possesso di ISEE.
Dott. Paolo Torrisi. Cordiali saluti